Codici ATECO e NIS2: quando contano davvero

Non esiste un elenco di codici ATECO NIS2: il decreto usa settori e tipologie. Le sei eccezioni con codice NACE e il ruolo dell'ATECO nella registrazione ACN.

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Codici ATECO e NIS2: quando contano davvero

Punti chiave

  • Non esiste un elenco ufficiale di codici ATECO soggetti alla NIS2: il D.Lgs. 138/2024 individua i soggetti per settori e tipologie degli allegati (FAQ ACN AMB.GE.3).
  • Le eccezioni sono sei tipologie definite con una divisione NACE Rev. 2: farmaceutica (divisione 21) e fabbricazione di elettronica, apparecchiature elettriche, macchinari, autoveicoli e altri mezzi di trasporto (divisioni da 26 a 30).
  • Per tutte le altre tipologie oggetto sociale e codici ATECO della visura sono indicativi: contano le attività svolte davvero, anche se secondarie o residuali, salvo tre eccezioni (FAQ AMB.GE.4 e AMB.GE.5).
  • Il codice ATECO va dichiarato nella registrazione sulla piattaforma ACN (art. 11, comma 2, lettera d, della Determinazione ACN 314287/2026, applicabile dal 25 ottobre 2026), che segnala in automatico le incongruenze.
  • L'ATECO 2025 recepisce la NACE Rev. 2.1, mentre il decreto rinvia alla NACE Rev. 2: le divisioni 21 e da 26 a 30 restano, con modifiche interne a gruppi e classi.

Risposta breve: non esiste un elenco di codici ATECO che stabilisca chi rientra nella NIS2. Il D.Lgs. 138/2024 individua i soggetti per settori e tipologie elencati negli allegati, non per codice di attività, e l'ACN lo conferma nelle sue FAQ. Le eccezioni sono sei tipologie che il decreto definisce con una divisione NACE: la farmaceutica (divisione 21) e cinque comparti della fabbricazione (divisioni da 26 a 30). Il codice ATECO conta poi in un altro momento: va dichiarato nella registrazione sulla piattaforma ACN.

Qui vediamo perché la tabella ATECO-NIS2 che molti cercano non esiste, quali sono le sei eccezioni, cosa cambia con l'ATECO 2025 e come usare i codici della visura camerale come punto di partenza senza farsi ingannare. Se ti serve prima il quadro generale su settori e soglie, parti da a chi si applica la NIS2.

Perché non esiste una tabella ATECO-NIS2

La direttiva (UE) 2022/2555 e il decreto italiano che la recepisce descrivono i soggetti con definizioni giuridiche: enti creditizi secondo il regolamento (UE) 575/2013, imprese alimentari secondo il regolamento (CE) 178/2002, prestatori di assistenza sanitaria secondo la direttiva 2011/24/UE, fornitori di servizi cloud, di data center, di servizi gestiti. Sono categorie definite da ciò che un'organizzazione fa e da quale normativa di settore la regola, non dalla classificazione statistica delle attività economiche.

L'ACN lo dice in modo esplicito nella FAQ AMB.GE.3: il decreto, in linea generale, non distingue settori, sottosettori e tipologie di soggetto in base ai codici ATECO o NACE e, salvo le tipologie in cui il codice è richiamato espressamente, "non è possibile determinare l’ambito di applicazione sulla base dei codici ATECO o NACE".

Le tabelle che associano un codice ATECO a un settore NIS2 sono quindi strumenti di orientamento di chi le pubblica: l'ACN non ne fornisce una.

Le sei tipologie definite con un codice NACE

Negli allegati del D.Lgs. 138/2024 il codice NACE Rev. 2 compare in sei punti. Sono gli unici casi in cui la classificazione delle attività economiche definisce direttamente la tipologia di soggetto:

  1. Settore sanitario (allegato I): soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, sezione C, divisione 21.
  2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica (allegato II): sezione C, divisione 26.
  3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche (allegato II): sezione C, divisione 27.
  4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. (allegato II): sezione C, divisione 28.
  5. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (allegato II): sezione C, divisione 29.
  6. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (allegato II): sezione C, divisione 30.

Il rinvio è all'intera divisione: secondo le FAQ ACN sul settore Fabbricazione rientra qualsiasi attività elencata nella divisione, a livello di gruppo, classe, categoria o sottocategoria. Resta la condizione dimensionale: queste organizzazioni rientrano se superano i massimali della piccola impresa fissati dalla raccomandazione 2003/361/CE. Per le cinque divisioni della fabbricazione l'ACN precisa che si tratta di soggetti importanti.

Attenzione a un dettaglio: non tutto il settore Fabbricazione passa dal codice NACE. Il primo sottosettore, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro, è definito dai regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, quindi da cosa si fabbrica, non dalla divisione di attività. Sul manifatturiero nel suo insieme trovi un approfondimento in NIS2 e manifatturiero, sulla farmaceutica in NIS2 nel farmaceutico e life science.

Per queste sei tipologie conta anche la visura

Qui l'ACN aggiunge un elemento che pesa. Nella FAQ A1.5.4, dedicata alle farmacie, osserva che la tipologia della divisione 21 è individuata con richiamo espresso al codice NACE, e che questo consente di determinare l'ambito di applicazione sulla base dei codici ATECO o NACE risultanti dalla visura camerale, "prescindendo dalla circostanza che l’attività sia effettivamente svolta dal soggetto oppure no". Nelle FAQ sul settore Fabbricazione, invece, il riferimento è all'attività economica sostanziale riconducibile alle divisioni da 26 a 30.

La lettura prudente: se in visura compare un codice delle divisioni 21 o da 26 a 30, non lo si archivia come un residuo storico. Va verificato e, se l'attività non è più svolta, conviene valutare di aggiornare la visura, prima di arrivare alla dichiarazione.

Per tutti gli altri settori il codice è solo un indizio

Fuori dalle sei tipologie, il codice ATECO non decide. L'ACN, nella FAQ AMB.GE.5, chiede di guardare alle attività e ai servizi che l'organizzazione svolge ed eroga effettivamente al momento della registrazione: l'oggetto sociale e i codici ATECO o NACE del registro delle imprese sono indicativi, non tassativi.

Ne derivano due conseguenze pratiche, entrambe scritte dall'ACN:

  • Conta anche l'attività secondaria. Per la FAQ AMB.GE.4 la riconducibilità a una tipologia degli allegati prescinde dalla prevalenza dell'attività: si rientra anche se quell'attività è svolta in forma residuale. Le eccezioni sono tre, e sono scritte nel decreto: acque reflue, acqua potabile e gestione dei rifiuti.
  • Si registra ogni tipologia, non solo quella principale. Un'organizzazione che svolge attività riconducibili a più tipologie e supera i massimali della piccola impresa è tenuta alla registrazione per tutte, non soltanto per l'attività prevalente (FAQ A1.5.4).

Qualche esempio tratto dalle FAQ ACN mostra quanto il codice di attività possa portare fuori strada:

  • chi produce o distribuisce all'ingrosso solo mangimi non rientra nel settore alimenti, perché i mangimi non sono alimenti ai sensi del regolamento (CE) 178/2002 (FAQ A2.4.2);
  • chi produce o distribuisce all'ingrosso integratori alimentari invece rientra, perché gli integratori sono alimenti (FAQ A2.4.4);
  • una farmacia che prepara galenici può essere ricondotta anche alla tipologia della divisione 21, oltre che a quella dei prestatori di assistenza sanitaria se ne svolge le attività (FAQ A1.5.4).

Dove il codice ATECO conta davvero: la dichiarazione all'ACN

Il codice ATECO entra in gioco nella registrazione. La Determinazione ACN 314287/2026, firmata il 20 ottobre 2026 e applicabile dal 25 ottobre 2026, sostituisce la 127437/2026 e regola la piattaforma in vista della registrazione 2027. L'articolo 11, comma 2, elenca cosa dichiara l'utente sul "Servizio NIS/Dichiarazione", tra cui:

  • i codici ATECO, alla lettera d): l'utente "elenca i codici ATECO che descrivono l’attività del soggetto";
  • le normative settoriali UE citate negli allegati I e II che definiscono le tipologie di soggetto;
  • la riconducibilità alla categoria delle micro, piccole, medie o grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;
  • le tipologie di soggetto degli allegati I, II, III e IV a cui il soggetto è riconducibile.

Se in compilazione la piattaforma rileva in automatico incongruenze, l'utente deve correggere la dichiarazione o giustificarle (comma 5); al termine la piattaforma restituisce una valutazione preliminare automatica dello status NIS, che l'utente conferma oppure contesta motivando (comma 6). Codici ATECO e tipologie dichiarate devono quindi raccontare la stessa organizzazione. La FAQ REG.5 lo dice in modo operativo: per compilare serve l'elenco dei codici ATECO che caratterizzano attività e servizi, con particolare riferimento all'ambito NIS.

Due novità della 314287/2026 sulla registrazione: la finestra resta dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, ma i soggetti già presenti nell'elenco NIS non ripetono la dichiarazione se le informazioni non sono cambiate rispetto all'anno precedente (art. 11, comma 1); e se le modifiche tolgono tipologie di soggetto, vanno motivate (lettera h). Il quadro completo degli adempimenti è in ACN e NIS2: registrazione e obblighi.

Fornitori: lì si usano i codici CPV

Per l'elenco dei fornitori rilevanti, che i soggetti NIS comunicano nell'aggiornamento annuale delle informazioni, il riferimento non è l'ATECO ma il vocabolario comune per gli appalti pubblici: l'articolo 18 della stessa determinazione chiede i codici CPV del regolamento (CE) 2195/2002 relativi alle forniture. L'ACN, nelle FAQ sull'aggiornamento delle informazioni, rinvia come supporto orientativo a una corrispondenza di alto livello tra codici CPV e codici NACE/ATECO, precisando che non sostituisce l'elenco completo dei CPV. Un fornitore, ricorda la FAQ AMB.GE.6, non diventa soggetto NIS per il solo fatto di servire un soggetto NIS; i requisiti gli arrivano per contratto, come spieghiamo in NIS2 e fornitori.

ATECO 2025: cosa cambia per la NIS2

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, versione nazionale della NACE Rev. 2.1, adottata operativamente dal 1° aprile 2025 (ISTAT, Linee guida tecnico-metodologiche ATECO 2025). Il decreto, però, rinvia alla NACE Rev. 2. Nelle FAQ ACN non abbiamo trovato indicazioni su una corrispondenza specifica con l'ATECO 2025.

Per le sei tipologie, il dato che conta è la divisione. Le divisioni 21 e da 26 a 30 esistono anche nella NACE Rev. 2.1, e le modifiche che l'ISTAT documenta al loro interno sono riorganizzazioni di gruppi e classi: per esempio il gruppo 26.8 confluito nel 26.7, la nuova classe 28.97 per le macchine per la produzione additiva, le nuove classi 30.13 e 30.32 per navi e aeromobili a scopo militare. Chi ha visto cambiare il proprio codice nella riclassificazione fa bene a controllare in quale divisione è finito.

Come usare i codici ATECO, in cinque passi

Un percorso ordinato, che segue l'autovalutazione descritta dall'ACN nella FAQ REG.1:

  1. Prendi la visura camerale e leggi tutti i codici ATECO, primario e secondari.
  2. Cerca le divisioni 21 e da 26 a 30. Se ci sono, l'analisi di quella tipologia parte da lì, e la questione si sposta sulla dimensione.
  3. Mappa le attività reali, non i codici, sulle tipologie degli allegati I e II, comprese quelle secondarie o residuali: servizi ICT a terzi, logistica, gestione rifiuti, distribuzione.
  4. Verifica la dimensione secondo la raccomandazione 2003/361/CE, sommando imprese collegate e associate dove serve, e controlla i casi che rientrano a prescindere dalla dimensione, incluse le società di un gruppo nelle condizioni dell'art. 3, comma 10, del decreto.
  5. Metti per iscritto il ragionamento: quali codici, quali attività, quali tipologie, perché sì o perché no. È la base della dichiarazione e la risposta pronta se l'ACN chiede chiarimenti nelle verifiche di coerenza.

Sulla differenza tra essenziali e importanti, che dipende da settore e dimensione, vedi soggetti essenziali e importanti.

Errori frequenti

  • Concludere che, se il proprio codice non compare, si è fuori. Per la maggior parte dei settori nessun codice compare: decide l'attività.
  • Guardare solo il codice primario. Contano anche le attività secondarie e residuali.
  • Ignorare un codice secondario delle divisioni 21 o da 26 a 30 perché l'attività è marginale o cessata: un'attività marginale conta comunque, e per la divisione 21 l'ACN considera il codice della visura anche se l'attività non è svolta.
  • Dichiarare codici e tipologie che non si parlano. La piattaforma segnala le incongruenze e chiede di correggerle o giustificarle.
  • Usare una tabella ATECO-settore trovata online come se fosse ufficiale. L'ACN non ne pubblica una.

In sintesi: per la NIS2 il codice ATECO conta direttamente solo in sei casi, quelli che il decreto definisce con una divisione NACE. In tutti gli altri è un indizio, che va confrontato con le attività svolte davvero e poi dichiarato in modo coerente all'ACN. Per il quadro generale resta utile la guida completa alla NIS2; per un primo orientamento in pochi minuti c'è il NIS2 check.

Se vuoi rileggere visura, attività e tipologie con qualcuno che lo fa di mestiere, prima della prossima dichiarazione, trovi il nostro percorso nella pagina NIS2.

Domande frequenti

No. Il D.Lgs. 138/2024 individua i soggetti per settori e tipologie degli allegati, non per codice ATECO, e l'ACN chiarisce nella FAQ AMB.GE.3 che, salvo le tipologie in cui il codice NACE è richiamato espressamente, l'ambito di applicazione non si determina sulla base dei codici ATECO o NACE.
Quelli delle sei tipologie definite con una divisione NACE Rev. 2: divisione 21 (prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici, allegato I) e divisioni 26, 27, 28, 29 e 30 (fabbricazione, allegato II). Serve comunque superare i massimali della piccola impresa della raccomandazione 2003/361/CE.
Non necessariamente. Per l'ACN (FAQ AMB.GE.5) oggetto sociale e codici ATECO della visura sono indicativi: contano le attività svolte effettivamente, anche in forma residuale (FAQ AMB.GE.4), salvo tre eccezioni previste dal decreto per acque reflue, acqua potabile e gestione dei rifiuti.
Perché la Determinazione ACN 314287/2026, all'articolo 11, comma 2, lettera d), chiede di elencare i codici ATECO che descrivono l'attività del soggetto, insieme a normative settoriali, dimensione e tipologie di soggetto. La piattaforma segnala le incongruenze e restituisce una valutazione preliminare automatica dello status NIS.
Il decreto rinvia alla NACE Rev. 2, mentre l'ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025, è la versione nazionale della NACE Rev. 2.1. Le divisioni 21 e da 26 a 30 esistono anche nella nuova classificazione, con modifiche interne a gruppi e classi: chi ha cambiato codice nella riclassificazione fa bene a controllare in quale divisione è finito.

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