Punti chiave
- I trasporti sono il settore 2 dell'Allegato I del D.Lgs. 138/2024, diviso in quattro sottosettori: aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada.
- L'elenco non copre il trasporto merci su strada: nel sottosettore stradale ci sono le autorità stradali responsabili del controllo della gestione del traffico e i gestori di sistemi di trasporto intelligenti.
- Dentro l'Allegato I la qualifica dipende dalla dimensione: grande impresa vuol dire soggetto essenziale (art. 6 c. 1 lett. a), media impresa vuol dire soggetto importante (art. 6 c. 3).
- La qualifica decide quale allegato della Determinazione ACN 379907/2025 si applica: l'allegato 1 per gli importanti, l'allegato 2 per gli essenziali.
- Il trasporto pubblico locale sta nell'Allegato IV e rientra indipendentemente dalla dimensione, se individuato dall'ACN ai sensi dell'art. 3 c. 8.
Nel D.Lgs. 138/2024, che recepisce la NIS2, i trasporti sono un settore ad alta criticità dell'Allegato I, diviso in quattro sottosettori: aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada. Non rientra chiunque muova merci o persone: contano la tipologia di soggetto elencata e la dimensione. Da grande impresa si è soggetto essenziale, da media impresa soggetto importante.
I quattro sottosettori dei trasporti nell'Allegato I
L'Allegato I elenca i settori ad alta criticità. I trasporti sono il settore 2, e le tipologie elencate mettono in posizioni diverse aziende che nel linguaggio comune fanno lo stesso mestiere.
Trasporto aereo
- Vettori aerei ai sensi dell'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008, utilizzati a fini commerciali.
- Gestori aeroportuali e aeroporti ai sensi della direttiva 2009/12/CE, compresi gli aeroporti centrali dell'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013, e i soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti.
- Operatori del controllo del traffico aereo ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004.
Trasporto ferroviario
- Gestori dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE.
- Imprese ferroviarie ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della stessa direttiva, compresi gli operatori degli impianti di servizio del punto 12).
Chi gestisce scali merci, scali di smistamento e centri di manutenzione rientra quindi nell'elencazione come operatore di impianto di servizio.
Trasporto per vie d'acqua
- Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci, con una esclusione scritta nell'Allegato: "escluse le singole navi gestite da tale compagnia".
- Organi di gestione dei porti ai sensi della direttiva 2005/65/CE, compresi i relativi impianti portuali ai sensi del regolamento (CE) n. 725/2004, e i soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti.
- Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) ai sensi della direttiva 2002/59/CE.
Trasporto su strada
- Autorità stradali ai sensi dell'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962, responsabili del controllo della gestione del traffico, con questa esclusione testuale: "esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono soltanto una parte non essenziale della loro attività generale".
- Gestori di sistemi di trasporto intelligenti ai sensi dell'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE.
Chi non c'è nel sottosettore stradale
Sorprende cosa manca. Nel trasporto su strada non compaiono gli operatori di autotrasporto merci, gli spedizionieri, i gestori di magazzini o le flotte conto terzi: nel perimetro c'è chi governa il traffico e i sistemi che lo regolano, non chi ci viaggia sopra. Non vuol dire che la logistica su gomma sia fuori da tutto: restano due strade per rientrare.
- Un altro settore dell'elenco. I fornitori di servizi postali, tra cui i fornitori di servizi di corriere, sono il settore 1 dell'Allegato II, gli altri settori critici: chi vi rientra è di norma soggetto importante.
- La catena di approvvigionamento. L'art. 24 c. 2 lett. d) mette la sicurezza della catena di approvvigionamento fra le misure minime, quindi i requisiti arrivano per contratto dai clienti che rientrano. E l'art. 3 c. 9 lett. f) consente di far rientrare, a prescindere dalla dimensione, chi è critico come elemento sistemico della catena di approvvigionamento di soggetti essenziali o importanti. L'individuazione spetta all'ACN su proposta delle Autorità di settore (art. 3 c. 13), e la Determinazione ACN n. 127437/2026 prevede all'art. 18 l'elencazione dei fornitori rilevanti, con dati identificativi, codici CPV e criterio di rilevanza: i clienti NIS ti stanno già scrivendo in un elenco.
La stessa dinamica, in un altro comparto, sta in NIS2 nel manifatturiero.
Essenziale o importante: qui decide la dimensione
Nei trasporti la qualifica non discende dal settore una volta per tutte. Si legge in tre passaggi.
- Si rientra se si supera il massimale della piccola impresa (art. 3 c. 2), che nella raccomandazione 2003/361/CE occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
- Si è essenziali se, stando nell'Allegato I, si superano i massimali della media impresa (art. 6 c. 1 lett. a), che nella stessa raccomandazione occupa meno di 250 persone e ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.
- Si è importanti negli altri casi (art. 6 c. 3).
Due avvertenze. Il conteggio somma il 100% dei dati delle imprese collegate e, in proporzione alla quota di capitale o di voti, quelli delle imprese associate (art. 3 c. 4 del decreto, che rinvia all'art. 6 par. 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, con una clausola di salvaguardia), quindi una società piccola dentro un gruppo grande può risultare grande. E si è essenziali a prescindere dalla dimensione quando si è identificati come soggetti critici ai sensi del decreto che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557, cioè il D.Lgs. 134/2024 (art. 6 c. 1 lett. b). I criteri generali sono in a chi si applica la NIS2.
Cosa cambia davvero fra le due qualifiche
Le misure dell'art. 24 e gli obblighi di notifica dell'art. 25 sono gli stessi. Cambiano tre cose.
- Vigilanza. Verso i soggetti importanti i poteri di verifica e ispettivi si applicano solo quando l'ACN acquisisce o riceve elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni (art. 36 c. 2). Per gli essenziali quel presupposto non serve.
- Sanzioni. Per gli essenziali il massimo è 10 milioni di euro o il 2% del fatturato annuo mondiale se superiore, con minimo pari a un ventesimo del massimo edittale; per gli importanti 7 milioni o l'1,4%, con minimo pari a un trentesimo (art. 38 c. 9).
- Misure di base. La Determinazione ACN n. 379907 del 19 dicembre 2025 stabilisce le specifiche di base all'art. 2 c. 2 in due allegati asimmetrici: allegato 1 per i soggetti importanti, allegato 2 per i soggetti essenziali. Gli incidenti significativi di base seguono la stessa logica, allegato 3 per gli importanti e allegato 4 per gli essenziali. La stessa determinazione, all'art. 9, aggiorna e sostituisce la determinazione ACN n. 164179 del 14 aprile 2025 e si applica dal 15 gennaio 2026: un documento che rimanda ancora alla 164179 è un testo superato.
Il trasporto pubblico locale ha una porta sua
Il decreto italiano aggiunge un Allegato IV, "Ulteriori tipologie di soggetti", e al punto 1 mette i "Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale". A questi si applica indipendentemente dalle dimensioni (art. 3 c. 8), ma non in automatico: vanno individuati dall'ACN su proposta delle Autorità di settore (art. 3 c. 13), che notifica l'individuazione ai fini della registrazione.
Due conseguenze. L'Autorità di settore è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia per l'Allegato I sia per il trasporto pubblico locale dell'Allegato IV (art. 11 c. 2 lett. f). E il regime sanzionatorio cambia: per i soggetti dell'Allegato IV punto 1 partecipati o sottoposti a controllo pubblico le sanzioni vanno da 25.000 a 125.000 euro se sono essenziali, ridotte di un terzo se sono importanti (art. 38 c. 9 lett. c e d).
Le regole di settore non spariscono, si affiancano
Chi lavora in aeroporto o in porto convive già con discipline di security nate prima della NIS2. Il decreto le richiama per definire chi rientra, ma non le dichiara sostitutive: l'art. 14 c. 1 prevede la cooperazione fra l'Autorità nazionale competente NIS e, fra gli altri, l'ENAC quale autorità nazionale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 300/2008 e (UE) 2018/1139, con scambio periodico di informazioni anche sugli incidenti e sulle minacce informatiche rilevanti.
Una clausola di equivalenza, nel decreto, esiste in un solo punto: l'art. 33 considera almeno equivalenti gli obblighi previsti dalla disciplina del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Per i trasporti non c'è niente di simile, e l'unica esclusione settoriale sta all'art. 3 c. 14, che ai soggetti dei settori 3 e 4 dell'Allegato I, bancario e infrastrutture dei mercati finanziari, non applica l'art. 17 e i Capi IV e V del decreto, perché a loro si applica il regolamento (UE) 2022/2554. Il decreto, per i trasporti, non prevede nessuna esenzione dagli obblighi NIS in ragione della disciplina di security aeroportuale o portuale: chi rientra nell'Allegato I resta dentro anche se è già vigilato come operatore aeroportuale o portuale.
Cosa fare, e in che ordine
- Verifica la tipologia. Non il nome del settore: la riga dell'Allegato I, II o IV che descrive quello che fai.
- Misura la dimensione con i criteri della raccomandazione 2003/361/CE, imprese collegate comprese.
- Registrati sulla piattaforma ACN fra il 1° gennaio e il 28 febbraio (art. 7 c. 1). L'elenco è redatto entro il 31 marzo, l'inserimento ti viene comunicato, fra il 15 aprile e il 31 maggio si aggiornano le informazioni (c. 2, 3 e 4). Il percorso sta in ACN e NIS2: ruolo, registrazione e obblighi.
- Designa il referente CSIRT entro il 31 dicembre dell'anno in cui sei stato inserito in elenco, come prevede l'art. 7 della Determinazione ACN n. 127437/2026.
- Adotta le misure di base entro diciotto mesi dalla comunicazione di inserimento (art. 3 della Determinazione 379907/2025). Per chi entra in elenco nel 2026, la Determinazione ACN n. 127434/2026 sposta il termine al 31 luglio 2027 e fa decorrere la notifica degli incidenti significativi di base dal 1° gennaio 2027.
- Porta il tema in consiglio. L'art. 23 chiede agli organi di amministrazione e direttivi di approvare le modalità di implementazione delle misure, di sovrintendere agli obblighi, di seguire una formazione in materia di sicurezza informatica e di essere informati degli incidenti.
Il nodo operativo di chi muove persone e merci
La superficie esposta di una azienda di trasporto non finisce ai suoi server: sistemi di prenotazione e ticketing, piattaforme di handling e di terminal condivise con altri operatori, telematica di bordo, sistemi di gestione del traffico, interfacce verso dogane e autorità. Sistemi distribuiti e spesso governati da terzi: la mappatura degli asset è un lavoro vero, non un adempimento.
Poi c'è il tempo. La continuità si misura in corse, rotazioni e finestre di scalo, e il metro della norma è il servizio: l'art. 25 c. 4 considera significativo l'incidente che ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto, oppure ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche con perdite materiali o immateriali considerevoli. E le 24 ore della pre-notifica decorrono da quando si viene a conoscenza dell'incidente, non da quando è iniziato: chi se ne accorge tardi non ha un problema di modulistica, ha un problema di rilevamento. I tempi sono in notifica degli incidenti NIS2, il quadro generale nella guida completa alla NIS2.
In sintesi
I trasporti sono un settore ad alta criticità dell'Allegato I del D.Lgs. 138/2024, con quattro sottosettori e un elenco di tipologie molto più preciso del nome del settore. Il primo controllo è sulla riga dell'elenco, il secondo sulla dimensione, che qui decide fra essenziale e importante e quindi fra due allegati di misure, due regimi di vigilanza e due massimali di sanzione. Il trasporto pubblico locale ha una porta dedicata, e le regole di security di settore restano in piedi accanto agli obblighi NIS.
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