Punti chiave
- L'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 obbliga fornitori e deployer di sistemi di IA ad adottare misure che sostengano l'alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi usa i sistemi per loro conto. Si applica dal 2 febbraio 2025 (articolo 113, terzo comma, lettera a).
- Il regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA), in vigore dal 27 luglio 2026, ha sostituito l'articolo 4: non si chiede più di garantire un livello sufficiente, e l'obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per alcuna persona.
- L'obbligo vale a prescindere dal livello di rischio: secondo le FAQ della Commissione rientra anche l'azienda i cui dipendenti usano un assistente generativo per scrivere o tradurre, e le altre persone possono essere collaboratori esterni, fornitori di servizi o clienti.
- Non servono certificati, misurazioni del livello di conoscenza né una figura dedicata: basta un registro interno delle formazioni e delle iniziative. Affidarsi alle sole istruzioni per l'uso, per la Commissione, in molti casi può essere inefficace.
- Per i sistemi ad alto rischio resta l'articolo 26, paragrafo 2: la sorveglianza umana va affidata a persone con competenza, formazione e autorità necessarie. Per l'allegato III si applica dal 2 dicembre 2027.
- La vigilanza spetta alle autorità nazionali, in Italia all'ACN (legge 132/2025, articolo 20). L'articolo 4 non ha un importo nell'articolo 99, paragrafo 4: le sanzioni le stabiliscono gli Stati membri (articolo 99, paragrafo 1).
L'articolo 4 dell'AI Act, il regolamento (UE) 2024/1689, obbliga fornitori e deployer di sistemi di IA ad adottare misure che sostengano l'alfabetizzazione in materia di IA del personale e di chi usa quei sistemi per loro conto. Si applica dal 2 febbraio 2025. Dal 27 luglio 2026, con l'Omnibus digitale sull'IA, non chiede più di garantire un livello sufficiente: chiede misure proporzionate al contesto, senza certificati.
Riguarda quasi ogni azienda, perché basta che qualcuno usi un assistente generativo per lavoro. Non serve un sistema ad alto rischio, non serve sviluppare software.
Cosa dice l'articolo 4, nel testo in vigore
Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, l'Omnibus digitale sull'IA, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il terzo giorno successivo, ha sostituito l'articolo 4 per intero (articolo 1, punto 5). Oggi ha tre paragrafi.
- L'obbligo per le organizzazioni. Fornitori e deployer "adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA" del personale e di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi per loro conto. Le misure tengono conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione delle persone, del contesto d'uso e delle persone su cui i sistemi vengono usati. Il paragrafo chiude così: "Tale obbligo non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona".
- Il sostegno pubblico. Commissione e Stati membri sostengono gli sforzi di fornitori e deployer, "in particolare delle PMI". La Commissione pubblica esempi pratici di adempimento sulla piattaforma unica di informazione dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera b).
- Le raccomandazioni del consiglio per l'IA, che tengono conto dei quadri europei delle competenze e fissano obiettivi comuni.
Cosa è cambiato rispetto al testo del 2024
Il testo originale chiedeva misure per "garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA". L'Omnibus ha tolto il livello sufficiente e ha spostato l'obbligo dal risultato all'impegno. Il considerando 8 dell'Omnibus spiega il perché: un obbligo rigoroso non si adatta a ogni tipo di fornitore e deployer e crea "un onere aggiuntivo in termini di conformità, in particolare per le imprese più piccole".
L'obbligo però resta. Le FAQ della Commissione sull'alfabetizzazione, aggiornate il 27 luglio 2026, lo dicono in chiaro: l'alfabetizzazione rimane un obbligo per fornitori e deployer, solo senza un livello prescritto. La data di applicazione non è cambiata: l'articolo 4 sta nel capo I, che si applica dal 2 febbraio 2025 (articolo 113, terzo comma, lettera a). Il calendario completo è nella guida su entrata in vigore e scadenze dell'AI Act.
Che cosa si intende per alfabetizzazione in materia di IA
La definizione sta all'articolo 3, punto 56. Sono "le competenze, le conoscenze e la comprensione" che permettono a fornitori, deployer e persone interessate di usare i sistemi di IA in modo informato, tenendo conto dei rispettivi diritti e obblighi, e di essere consapevoli delle opportunità, dei rischi e dei possibili danni.
Il considerando 20 del regolamento dà la misura pratica: secondo il contesto, l'alfabetizzazione comprende le misure da applicare durante l'uso e le modalità adeguate per interpretare l'output del sistema. Per un'azienda che usa l'IA, il nucleo è questo: chi usa lo strumento sa cosa fa, dove sbaglia e quando il suo output non va preso così com'è.
A chi si applica
A tutti i fornitori e a tutti i deployer, a prescindere dal livello di rischio del sistema. Il deployer è chi usa un sistema di IA sotto la propria autorità, fuori da un'attività personale non professionale (articolo 3, punto 4): quasi ogni azienda lo è, spesso senza saperlo. Se il ruolo non è chiaro, la guida su fornitore e deployer nell'AI Act aiuta a stabilirlo sistema per sistema.
Le FAQ della Commissione chiariscono tre punti che si incontrano spesso.
- Chi usa un assistente generativo per scrivere testi pubblicitari o tradurre rientra. La Commissione risponde di sì, e indica che le persone vanno informate sui rischi specifici, per esempio le allucinazioni.
- Le altre persone non sono solo i dipendenti. Sono le persone che operano sotto il perimetro organizzativo dell'azienda: la Commissione cita come esempi un collaboratore esterno, un fornitore di servizi, un cliente.
- Non ci sono requisiti di settore. Finanza e sanità non hanno regole proprie: contano il contesto, la finalità e il livello di rischio del sistema.
Un caso pratico è l'IA usata fuori dagli strumenti approvati: chi incolla documenti interni in un servizio scelto da sé è comunque personale che usa un sistema di IA per conto dell'azienda. È lo stesso problema dello shadow IT, e l'inventario degli usi reali parte da lì. Esempi concreti e modi per farli emergere sono nella guida allo shadow AI.
Cosa l'articolo 4 non chiede
Gran parte della confusione nasce da obblighi che il regolamento non contiene. Secondo le FAQ della Commissione:
- nessun certificato: basta un registro interno delle formazioni e delle altre iniziative di orientamento;
- nessuna misurazione obbligatoria del livello di conoscenza dei dipendenti;
- nessuna figura obbligatoria: non serve un responsabile dell'IA sul modello del DPO, né un comitato di governance dedicato;
- nessun formato prescritto: la formazione non è imposta in una forma unica, e percorsi con livelli di dettaglio diversi sono ammessi.
C'è però un limite esplicito. Per la Commissione, in molti casi affidarsi alle istruzioni per l'uso dei sistemi o chiedere al personale di leggerle può essere inefficace. Una circolare con il link alle condizioni del fornitore difficilmente regge come misura.
Come costruire un programma che regge
Le FAQ indicano quattro considerazioni minime: una comprensione generale dell'IA in azienda, il ruolo dell'organizzazione, il rischio dei sistemi usati, e percorsi costruiti sulle differenze di conoscenza delle persone e sul contesto d'uso. Tradotte in passi operativi:
- Inventario degli usi. Quali sistemi di IA, in quali processi, chi li usa, con quali dati. Compresi gli strumenti generativi che le persone usano di propria iniziativa.
- Ruolo e rischio, sistema per sistema. Fornitore o deployer; sistema ad alto rischio o no; quali errori del sistema avrebbero conseguenze su clienti, lavoratori o dati.
- Gruppi di destinatari. Chi usa assistenti generici per testi e sintesi; chi prende decisioni sulla base di un output (selezione, credito, preventivi); chi configura o integra i sistemi; chi esercita la sorveglianza umana.
- Contenuti per gruppo. Per tutti: cosa è un sistema di IA, quali sono gli strumenti autorizzati, quali dati non si inseriscono, perché l'output può essere sbagliato e come si verifica. Per chi decide: i limiti del sistema specifico e quando fermarsi. Per i tecnici: rischi di sicurezza e di configurazione. Aspetti legali ed etici, compreso l'AI Act, per chi ne ha bisogno: le FAQ li incoraggiano.
- Registro e aggiornamento. Chi ha ricevuto cosa e quando, materiali, iniziative. Il programma si rivede quando cambia un sistema o ne arriva uno nuovo.
Per partire non serve inventare tutto. La Commissione mantiene un archivio pubblico di pratiche di alfabetizzazione raccolte presso le organizzazioni (il living repository dell'ufficio per l'IA), con una precisazione: replicare quelle pratiche non dà di per sé una presunzione di conformità.
Il legame con la formazione sulla sicurezza
Chi ha già un programma di security awareness ha metà dell'impianto: calendario, registro delle presenze, moduli per ruolo. Non coincidono, perché il phishing non spiega le allucinazioni, ma i due percorsi si possono gestire nello stesso registro e nello stesso ciclo di revisione.
Sistemi ad alto rischio: lì la formazione non è facoltativa
L'alleggerimento dell'Omnibus riguarda l'articolo 4, non l'articolo 26. Il deployer di un sistema ad alto rischio affida la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono "della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie" nonché del sostegno necessario (articolo 26, paragrafo 2). La Commissione lo sottolinea nelle stesse FAQ: per chi usa sistemi ad alto rischio l'obbligo di formare il personale che esercita la sorveglianza resta, e le istruzioni per l'uso non bastano.
Dopo l'Omnibus, gli obblighi del capo III, sezioni 1, 2 e 3, per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III (fra cui selezione e gestione del personale, merito di credito, tariffazione di assicurazioni vita e sanitarie) si applicano dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, come modificato). Chi usa già uno di quei sistemi ha nell'articolo 4 il punto di partenza naturale per arrivarci.
Chi vigila e cosa si rischia
Secondo le FAQ della Commissione, la vigilanza sull'articolo 4 non spetta all'ufficio per l'IA ma alle autorità nazionali di vigilanza del mercato, che vigilano e applicano le regole dal 2 agosto 2026. In Italia la legge 23 settembre 2025, n. 132, all'articolo 20, designa l'ACN come autorità di vigilanza del mercato, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, ferme le competenze di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Il quadro della legge è nella guida sulla legge 132/2025.
Sulle sanzioni il regolamento non fissa un importo per l'articolo 4: non compare nell'elenco dell'articolo 99, paragrafo 4. Valgono le norme che ogni Stato membro stabilisce per qualsiasi violazione del regolamento, con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 99, paragrafo 1, come sostituito dall'Omnibus). In Italia l'articolo 24 della legge 132/2025 delega il Governo ad adeguare il quadro sanzionatorio e indica fra i criteri anche la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'uso dei sistemi di IA (comma 2, lettere e) e n). Il decreto legislativo sui poteri delle autorità nazionali, che attua quella delega, è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026: secondo il comunicato del Governo, il quadro sanzionatorio è graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli del regolamento europeo e la possibilità di misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. Gli importi si applicheranno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Le FAQ aggiungono due cose che contano più dell'importo. Una sanzione è più probabile se un incidente dipende dalla mancanza di formazione e indicazioni adeguate al personale. E l'articolo 4 può avere anche un'applicazione privata: chi subisce un danno che attribuisce alla mancata alfabetizzazione può chiedere il risarcimento, secondo il diritto nazionale. In entrambi i casi la prova che conta è il registro.
Alfabetizzazione e ISO/IEC 42001
Chi vuole inserire l'alfabetizzazione in un sistema di gestione trova la struttura già pronta nella ISO/IEC 42001: i punti 7.2 (competenza) e 7.3 (consapevolezza) chiedono di stabilire le competenze necessarie, di colmarle e di conservarne evidenza documentata, come nelle altre norme di sistema di gestione. La norma non è armonizzata e non dà presunzione di conformità all'AI Act, ma rende l'impegno dell'articolo 4 verificabile da un terzo.
In sintesi: l'articolo 4 vale per ogni azienda che usa l'IA, dal 2 febbraio 2025. Dopo l'Omnibus non chiede un livello garantito né un certificato, chiede misure proporzionate per ruolo e rischio e la capacità di dimostrarle. Inventario, percorsi per gruppo e registro bastano a rispondere a un'autorità; sui sistemi ad alto rischio, dal 2 dicembre 2027, servono anche competenza e autorità di chi sorveglia.
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