AI Act: entrata in vigore e scadenze dopo l'Omnibus

L'AI Act è in vigore dal 1° agosto 2024 e si applica per tappe fino al 2028. Tutte le scadenze, con le date spostate dal regolamento (UE) 2026/1744.

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AI Act: entrata in vigore e scadenze dopo l'Omnibus

Punti chiave

  • Il regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in GU L del 12 luglio 2024. Entrata in vigore e applicazione sono due momenti diversi (articolo 113).
  • Dal 2 febbraio 2025 si applicano disposizioni generali, alfabetizzazione (articolo 4) e pratiche vietate (articolo 5); dal 2 agosto 2025 modelli per finalità generali, governance e sanzioni.
  • Il 2 agosto 2026 è la data di applicazione generale, compresi gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50.
  • Il regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull'IA, in vigore dal 27 luglio 2026, è l'unico atto che abbia modificato l'AI Act: ha spostato gli obblighi sull'alto rischio al 2 dicembre 2027 per l'allegato III e al 2 agosto 2028 per l'allegato I.
  • L'Omnibus ha aggiunto due pratiche vietate dal 2 dicembre 2026 e ha portato al 2 agosto 2027 il termine per gli spazi di sperimentazione nazionali.
  • Per chi usa sistemi dell'allegato III, come la selezione del personale o il merito di credito, gli obblighi del deployer dell'articolo 26 si applicano dal 2 dicembre 2027.

L'AI Act, il regolamento (UE) 2024/1689, è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per tappe: divieti e alfabetizzazione dal 2 febbraio 2025, modelli per finalità generali e sanzioni dal 2 agosto 2025, applicazione generale dal 2 agosto 2026. Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio, dopo il regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA), partono il 2 dicembre 2027 per l'allegato III e il 2 agosto 2028 per l'allegato I.

Le date che seguono sono lette nell'articolo 113 del testo consolidato al 27 luglio 2026, l'ultima versione pubblicata dal Publications Office dell'Unione. Per ogni data diciamo quale atto l'ha fissata: il regolamento originale o l'Omnibus, che al 29 settembre 2026 è l'unico atto che lo abbia modificato.

Entrata in vigore e applicazione non sono la stessa cosa

Chi cerca quando entra in vigore l'AI Act trova due risposte diverse, ed entrambe sono giuste. L'articolo 113 distingue i due momenti.

  • Entrata in vigore: il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è uscito nella GU L del 12 luglio 2024, quindi è in vigore dal 1° agosto 2024.
  • Applicazione: il momento da cui un obbligo si può pretendere. La regola generale è il 2 agosto 2026, con eccezioni scritte nello stesso articolo, alcune anticipate e alcune posticipate.

In pratica un'azienda non deve chiedersi se l'AI Act sia in vigore (lo è da oltre due anni), ma quali sue parti le si applicano già e quali arriveranno, sistema per sistema.

Il calendario dell'AI Act, come sta oggi

2 febbraio 2025: disposizioni generali e pratiche vietate

Si applicano i capi I e II (articolo 113, lettera a). Il capo I contiene definizioni e l'obbligo di alfabetizzazione del personale dell'articolo 4; il capo II elenca le pratiche di IA vietate dell'articolo 5, fra cui il punteggio sociale e l'inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro. Data fissata dal regolamento originale e non toccata dall'Omnibus.

2 agosto 2025: modelli per finalità generali, governance e sanzioni

Si applicano il capo III, sezione 4 (autorità di notifica e organismi notificati), il capo V (modelli di IA per finalità generali), il capo VII (governance), il capo XII (sanzioni) e l'articolo 78 sulla riservatezza (articolo 113, lettera b). Resta fuori l'articolo 101, le sanzioni della Commissione verso i fornitori di modelli per finalità generali. Anche questa data è del testo del 2024.

Da qui si applica anche il capo sulle sanzioni: per le pratiche vietate l'articolo 99, paragrafo 3 fissa il tetto a 35 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

2 agosto 2026: applicazione generale

È la data di applicazione del regolamento per tutto ciò che non ha una data propria (articolo 113, secondo comma). Ci rientrano gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50, per esempio l'informazione a chi è esposto a un sistema di riconoscimento delle emozioni e la dichiarazione dei deep fake, e l'articolo 101. La data è quella del 2024 e l'Omnibus non l'ha toccata, ma ha portato fuori da essa gli obblighi sull'alto rischio.

2 dicembre 2026: nuovi divieti e marcatura dei contenuti già sul mercato

Due scadenze nate con l'Omnibus.

  • Due pratiche vietate in più (articolo 5, paragrafo 1, lettere b bis e b ter, e paragrafi 1 bis e 1 ter, applicabili da questa data per l'articolo 113, lettera a): i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime o di atti sessualmente espliciti di una persona riconoscibile senza il suo consenso, e quelli che generano o manipolano il materiale o gli spettacoli definiti dall'articolo 2, lettere c) ed e) della direttiva 2011/93/UE sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Per chi usa un sistema, il divieto scatta se lo usa allo scopo di generare quel materiale (paragrafo 1 bis, lettera b).
  • Marcatura degli output sintetici: i fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, devono conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2 entro il 2 dicembre 2026 (articolo 111, paragrafo 4, introdotto dall'Omnibus).

2 agosto 2027: spazi di sperimentazione e modelli già sul mercato

  • Ogni Stato membro deve avere almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA operativo a livello nazionale (articolo 57, paragrafo 1). Il testo del 2024 diceva 2 agosto 2026: la proroga è dell'Omnibus.
  • I fornitori di modelli per finalità generali immessi sul mercato prima del 2 agosto 2025 si conformano entro questa data (articolo 111, paragrafo 3, testo originale).

2 dicembre 2027: sistemi ad alto rischio dell'allegato III

Si applica il capo III, sezioni 1, 2 e 3 (classificazione, requisiti, obblighi di fornitori e deployer), salvo l'articolo 6, paragrafo 5, per i sistemi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 e dell'allegato III (articolo 113, lettera c, punto i, riscritto dall'Omnibus). L'allegato III elenca otto aree, fra cui biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali come il merito di credito e la tariffazione di assicurazioni vita e sanitarie. Da qui valgono, per chi li usa, gli obblighi dell'articolo 26.

2 agosto 2028: sistemi ad alto rischio dell'allegato I

Le stesse sezioni si applicano ai sistemi ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'allegato I, cioè ai sistemi che sono componenti di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'allegato I (per esempio giocattoli, ascensori, dispositivi medici), o che sono essi stessi quel prodotto, quando il prodotto è soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi (articolo 113, lettera c, punto ii, Omnibus).

Le code del calendario: 2030

L'articolo 111 fissa due termini finali: entro il 2 agosto 2030 fornitori e deployer di sistemi ad alto rischio destinati alle autorità pubbliche si mettono in regola, anche per i sistemi già in uso (paragrafo 2); entro il 31 dicembre 2030 si adeguano i sistemi che sono componenti dei sistemi IT su larga scala dell'allegato X immessi sul mercato o messi in servizio prima del 2 agosto 2027 (paragrafo 1).

Cosa ha cambiato l'Omnibus digitale sull'IA

Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026 è pubblicato nella GU L del 24 luglio 2026 ed è entrato in vigore il terzo giorno successivo (articolo 4), quindi il 27 luglio 2026, pochi giorni prima della data di applicazione generale. È diritto vigente, non una proposta. L'interrogazione del Publications Office sull'AI Act restituisce un solo atto modificativo, questo, e quattro rettifiche.

Prima e dopo, sulle date

  • Alto rischio dell'allegato III: prima si applicava dal 2 agosto 2026 insieme al resto del regolamento; ora dal 2 dicembre 2027.
  • Alto rischio dell'allegato I: prima l'articolo 6, paragrafo 1 e i relativi obblighi si applicavano dal 2 agosto 2027; ora dal 2 agosto 2028.
  • Spazi di sperimentazione nazionali: dal 2 agosto 2026 al 2 agosto 2027.
  • Date nuove: il 27 luglio 2026 per gli articoli da 102 a 110, che modificano altri atti dell'Unione, dal regolamento (CE) n. 300/2008 alla direttiva (UE) 2020/1828 (articolo 113, lettera d); il 2 dicembre 2026 per i due divieti aggiunti e per la marcatura dei contenuti dei sistemi generativi già sul mercato.
  • Invariate: 1° agosto 2024, 2 febbraio 2025, 2 agosto 2025, 2 agosto 2026.

Perché le date si sono spostate

Il considerando del regolamento 2026/1744 sull'articolo 113 lo dice in chiaro: il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti e il ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti rendevano difficile applicare gli obblighi sull'alto rischio al 2 agosto 2026, con il rischio di aumentarne in modo significativo i costi di attuazione.

Un effetto meno visibile: i sistemi già in uso

L'articolo 111, paragrafo 2, riscritto dall'Omnibus, aggancia il regime dei sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato o messi in servizio alla data di applicazione del capo III, non più al 2 agosto 2026. Per un sistema dell'allegato III già immesso sul mercato o messo in servizio prima del 2 dicembre 2027, il regolamento si applica ai suoi operatori solo se, da quella data, il sistema subisce modifiche significative della progettazione. Restano fermi i divieti dell'articolo 5, e per i sistemi destinati alle autorità pubbliche il termine è comunque il 2 agosto 2030.

Cosa vuol dire per un'azienda che usa l'IA

La maggior parte delle aziende del mid-market è deployer, cioè usa sistemi di IA sviluppati da altri. Chi non ha chiaro il proprio ruolo parte dalla guida a fornitore e deployer; qui interessa la sequenza.

  • Già applicabile: pratiche vietate (articolo 5), alfabetizzazione del personale (articolo 4), trasparenza (articolo 50) per gli usi che la richiedono, regime sanzionatorio.
  • Entro il 2 dicembre 2026: verificare che gli strumenti generativi in uso non siano impiegati per le pratiche vietate aggiunte dall'Omnibus. Di solito è un controllo sulla policy d'uso.
  • Entro il 2 dicembre 2027: per ogni sistema ad alto rischio dell'allegato III, per esempio nella selezione o valutazione del personale, nel credito o nelle assicurazioni, gli obblighi dell'articolo 26 (uso conforme alle istruzioni, sorveglianza umana, monitoraggio, log, informazione ai lavoratori). Cosa comportano e quali alleggerimenti valgono per chi ha dimensioni contenute è spiegato nella guida all'AI Act per le aziende medio-piccole.
  • Entro il 2 agosto 2028: riguarda chi immette sul mercato prodotti dell'allegato I soggetti a valutazione di terzi, per esempio dispositivi medici, con un sistema di IA come componente di sicurezza.

In Italia il quadro nazionale è la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, che all'articolo 20 designa AgID e ACN come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferme le competenze di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Cosa aggiunge all'AI Act è nell'articolo sulla legge 132/2025.

Come usare il tempo che resta sull'alto rischio

Il rinvio non cancella gli obblighi, li sposta. Il tempo serve se lo si usa in ordine.

  1. Inventario dei sistemi di IA: cosa è in uso, in quali processi, con quale contratto, compresi gli strumenti adottati dai singoli reparti.
  2. Classificazione: quali sistemi ricadono nell'allegato III o nell'allegato I, e quindi in quale delle due date.
  3. Ruolo per sistema: deployer o fornitore, tenendo presente che modificare la finalità di un sistema fino a renderlo ad alto rischio fa diventare fornitori (articolo 25).
  4. Contratti con i fornitori: istruzioni per l'uso, accesso ai log, canale per gli incidenti, impegni sulla conformità entro la data applicabile.
  5. Governance: chi decide su un nuovo sistema, con quale valutazione, e dove resta traccia. Chi ha già un sistema di gestione certificato può estenderlo con la ISO/IEC 42001, la norma sul sistema di gestione dell'IA, che dà una struttura per tenere questo lavoro nel tempo (vedi anche la pagina sulla certificazione ISO 42001).

In sintesi: l'AI Act è in vigore dal 1° agosto 2024 e si applica in generale dal 2 agosto 2026. Divieti e alfabetizzazione valgono dal 2 febbraio 2025, le regole sui modelli per finalità generali dal 2 agosto 2025. Il regolamento (UE) 2026/1744 ha aggiunto due divieti dal 2 dicembre 2026 e ha spostato l'alto rischio al 2 dicembre 2027 (allegato III) e al 2 agosto 2028 (allegato I).

Se vuoi capire quali di queste scadenze toccano i sistemi di IA della tua azienda, e in che ordine affrontarle, parti da una verifica con noi sull'AI Act.

Domande frequenti

Il regolamento (UE) 2024/1689 è entrato in vigore il 1° agosto 2024, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2024. L'entrata in vigore non coincide con l'applicazione: la regola generale è il 2 agosto 2026, con eccezioni anticipate e posticipate nell'articolo 113.
Divieti e alfabetizzazione si applicano dal 2 febbraio 2025, le regole sui modelli per finalità generali e le sanzioni dal 2 agosto 2025, il resto del regolamento dal 2 agosto 2026. Gli obblighi sui sistemi ad alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 per l'allegato III e dal 2 agosto 2028 per l'allegato I, come fissato dal regolamento (UE) 2026/1744.
È la data di applicazione generale del regolamento: si applicano tutte le disposizioni che non hanno una data propria, fra cui gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 e le sanzioni della Commissione verso i fornitori di modelli per finalità generali (articolo 101). Gli obblighi sull'alto rischio, previsti in origine per la stessa data, sono stati spostati dall'Omnibus.
Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026, ha spostato l'applicazione del capo III, sezioni 1, 2 e 3 al 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli dell'allegato I. Ha inoltre aggiunto due pratiche vietate dal 2 dicembre 2026 e portato al 2 agosto 2027 il termine per gli spazi di sperimentazione nazionali.
I divieti dell'articolo 5 valgono per tutti i sistemi, anche per quelli già in uso. Per i sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di applicazione del capo III, il regolamento si applica ai loro operatori solo se da quella data subiscono modifiche significative della progettazione (articolo 111, paragrafo 2, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744). Per i sistemi destinati alle autorità pubbliche il termine è il 2 agosto 2030, e i fornitori di sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2 entro il 2 dicembre 2026 (articolo 111, paragrafo 4).

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