Punti chiave
- L'AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale: pubblicato in GU dell'Unione il 12 luglio 2024, in vigore dal 1° agosto 2024, direttamente applicabile in Italia senza legge di recepimento.
- Si applica a fornitori, deployer, importatori, distributori e fabbricanti, anche extra UE se l'output è usato nell'Unione (articolo 2). Quasi tutte le aziende che usano l'IA sono deployer.
- Gli obblighi seguono il rischio: pratiche vietate (articolo 5), sistemi ad alto rischio dell'allegato I e dell'allegato III (articolo 6), obblighi di trasparenza (articolo 50), regime proprio per i modelli per finalità generali (capo V).
- Per tutti valgono alfabetizzazione del personale (articolo 4) e divieti; per chi usa un sistema ad alto rischio gli obblighi dell'articolo 26: istruzioni, sorveglianza umana, monitoraggio, log per almeno sei mesi, informazione ai lavoratori.
- Sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7 % del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, 15 milioni o 3 % per gli obblighi elencati nel paragrafo 4, fra cui quelli di fornitori, deployer e trasparenza, 7,5 milioni o 1 % per informazioni inesatte alle autorità (articolo 99).
- Dopo il regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA), gli obblighi sull'alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 per l'allegato III e dal 2 agosto 2028 per l'allegato I.
- In Italia la legge 132/2025 (articolo 20) designa AgID e ACN come Autorità nazionali per l'IA; all'ACN spettano vigilanza, ispezioni e sanzioni.
L'AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689, la legge europea sull'intelligenza artificiale: si applica a chi sviluppa, vende o usa sistemi di IA nell'Unione e gradua gli obblighi in base al rischio. Vieta alcune pratiche, impone requisiti ai sistemi ad alto rischio e regole di trasparenza ad altri. Per le pratiche vietate le sanzioni arrivano a 35 milioni di euro o, per le imprese, al 7 % del fatturato mondiale annuo, se superiore.
Questa guida tiene insieme il quadro: cos'è il regolamento, a chi si applica, come classifica i sistemi, quali obblighi ricadono su chi, quanto costano le violazioni e chi vigila in Italia. I rinvii agli articoli sono letti sul testo consolidato al 27 luglio 2026 pubblicato dal Publications Office dell'Unione, che incorpora l'unico atto che finora abbia modificato l'AI Act, il regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA). Per ogni tema c'è un approfondimento dedicato, linkato nel punto in cui serve.
Cos'è l'AI Act
Il nome ufficiale è regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale. Nel testo stesso si chiama, fra parentesi, regolamento sull'intelligenza artificiale. È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024.
Essendo un regolamento, e non una direttiva, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 113, ultimo comma). Non serve una legge di recepimento perché valga in Italia: gli Stati intervengono su autorità, sanzioni e aspetti che il regolamento rimette a loro.
L'obiettivo è scritto nell'articolo 1: migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere un'IA antropocentrica e affidabile, garantendo un livello elevato di tutela di salute, sicurezza e diritti fondamentali. Per farlo il regolamento stabilisce regole per immettere sul mercato e usare i sistemi di IA, divieti, requisiti per l'alto rischio, regole di trasparenza, regole per i modelli per finalità generali, vigilanza e misure per l'innovazione.
Che cosa conta come sistema di IA
Tutto parte dalla definizione dell'articolo 3, punto 1. Un sistema di IA è "un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali".
L'elemento che fa la differenza è la capacità di dedurre come generare l'output. Il considerando 12 lo dice esplicitamente: la definizione non riguarda i sistemi basati su regole definite unicamente da persone fisiche. Un assistente generativo, un modello di scoring, un sistema che classifica candidature rientrano.
AI Act in italiano: il testo e la legge nazionale
Chi cerca l'AI Act in italiano trova due cose diverse. La prima è il testo ufficiale del regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione in tutte le lingue ufficiali, italiano compreso, e consultabile su EUR-Lex. La seconda è la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, che non recepisce l'AI Act (non serve) ma lo affianca: designa le autorità nazionali, detta regole per settori come lavoro, sanità e professioni, introduce nuovi reati e delega il Governo ai decreti attuativi. Cosa aggiunge, punto per punto, è nella guida alla legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale.
A chi si applica
L'articolo 2, paragrafo 1, elenca i soggetti coinvolti:
- fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA, o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione, ovunque siano stabiliti;
- deployer, cioè chi utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, stabiliti o situati nell'Unione;
- fornitori e deployer stabiliti fuori dall'Unione, quando l'output del sistema è utilizzato nell'Unione;
- importatori, distributori, rappresentanti autorizzati dei fornitori extra UE;
- fabbricanti che immettono sul mercato un sistema di IA insieme al proprio prodotto e con il proprio nome o marchio.
La conseguenza pratica: una società che usa un assistente generativo, un CRM con funzioni predittive o uno strumento di screening dei curriculum è deployer, e rientra nel regolamento anche se il fornitore è americano. Quasi tutte le aziende del mid-market stanno in questo ruolo. Come si distinguono i ruoli, e quando un deployer diventa fornitore senza accorgersene, è spiegato nella guida a fornitore, deployer e gli altri ruoli dell'AI Act.
Restano fuori, fra gli altri casi dell'articolo 2: i sistemi usati esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale (paragrafo 3), quelli sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca scientifica (paragrafo 6), l'uso da parte di persone fisiche in un'attività puramente personale non professionale (paragrafo 10) e i sistemi rilasciati con licenza libera e open source, a meno che non siano ad alto rischio o ricadano negli articoli 5 o 50 (paragrafo 12).
L'approccio basato sul rischio
Il considerando 26 spiega il metodo: le regole si adattano all'intensità e alla portata dei rischi che un sistema può generare. Quindi si vietano alcune pratiche, si fissano requisiti per i sistemi ad alto rischio e obblighi di trasparenza per determinati sistemi. Leggere il regolamento per quattro livelli (pratiche vietate, alto rischio, trasparenza e tutto il resto, che non ha obblighi specifici), più un regime a parte per i modelli, è una sintesi nostra: il testo non contiene una classificazione con questo nome.
Pratiche vietate (articolo 5)
Sono vietate, fra le altre, l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi che:
- usano tecniche subliminali o volutamente manipolative per distorcere in modo materiale il comportamento delle persone, o sfruttano le vulnerabilità dovute a età, disabilità o situazione sociale o economica;
- assegnano un punteggio sociale che porta a trattamenti pregiudizievoli sproporzionati o in contesti scollegati da quelli in cui i dati sono stati raccolti;
- valutano il rischio che una persona commetta un reato unicamente sulla base della profilazione o dei tratti della personalità;
- creano o ampliano banche dati di riconoscimento facciale con scraping non mirato di immagini da internet o da telecamere a circuito chiuso;
- inferiscono le emozioni delle persone sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo motivi medici o di sicurezza;
- categorizzano le persone sulla base dei dati biometrici per dedurne razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale;
- effettuano identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto, salvo le eccezioni strette previste.
L'Omnibus ha aggiunto due divieti, le lettere b bis e b ter, applicabili dal 2 dicembre 2026: i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime o di atti sessualmente espliciti di una persona riconoscibile senza il suo consenso, e quelli che generano o manipolano il materiale o gli spettacoli definiti dall'articolo 2, lettere c) ed e) della direttiva 2011/93/UE sull'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Per chi usa un sistema, il divieto scatta se lo usa allo scopo di generare quel materiale (paragrafo 1 bis).
Per un'azienda la voce da guardare con attenzione è il riconoscimento delle emozioni sul lavoro: è un divieto, non un obbligo di trasparenza, e vale dal 2 febbraio 2025.
Sistemi ad alto rischio (articolo 6)
Un sistema è ad alto rischio per una di due strade.
- Allegato I (articolo 6, paragrafo 1): il sistema è un componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I (per esempio giocattoli, ascensori, dispositivi medici), o è esso stesso quel prodotto, e il prodotto è soggetto a valutazione della conformità da parte di terzi.
- Allegato III (articolo 6, paragrafo 2): il sistema rientra in una delle otto aree elencate. Sono biometria, infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, occupazione e gestione dei lavoratori, accesso a servizi privati e pubblici essenziali, attività di contrasto, migrazione e controllo delle frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici.
Nelle aree dell'allegato III ci sono usi molto comuni in azienda: i sistemi per l'assunzione o la selezione del personale, in particolare per filtrare le candidature e valutare i candidati (punto 4, lettera a); quelli per decidere promozioni o cessazioni, assegnare compiti o monitorare le prestazioni (punto 4, lettera b); quelli per valutare il merito di credito delle persone fisiche, esclusa l'individuazione delle frodi (punto 5, lettera b); quelli per valutare i rischi e determinare i prezzi delle assicurazioni vita e sanitarie (punto 5, lettera c).
Un sistema dell'allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo di danno, per esempio quando esegue un compito procedurale limitato o un compito preparatorio (articolo 6, paragrafo 3). La deroga non vale mai se il sistema effettua profilazione di persone fisiche, e il fornitore che la invoca deve documentare la valutazione prima dell'immissione sul mercato (paragrafo 4).
Obblighi di trasparenza (articolo 50)
Per alcuni sistemi il rischio non è alto, ma le persone devono sapere con cosa hanno a che fare. Il fornitore di un sistema che interagisce con le persone deve far sapere che si sta parlando con un'IA; il fornitore di un sistema generativo deve marcare gli output in un formato leggibile meccanicamente; il deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve informare chi vi è esposto; il deployer che produce un deep fake deve dichiarare che il contenuto è generato o manipolato. Chi fa cosa, con le eccezioni, è nella guida all'articolo 50 sulla trasparenza.
Tutto il resto
I sistemi che non sono vietati, non sono ad alto rischio e non ricadono nell'articolo 50 non hanno obblighi specifici di prodotto. L'articolo 95 incoraggia codici di condotta per applicare in modo volontario, anche a questi sistemi, alcuni dei requisiti previsti per l'alto rischio. Resta comunque l'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4, che vale per qualsiasi sistema.
Modelli di IA per finalità generali
I modelli per finalità generali (i grandi modelli linguistici su cui si costruiscono assistenti e applicazioni) hanno un regime proprio nel capo V. I fornitori dei modelli redigono la documentazione tecnica, danno informazioni a chi integra il modello nei propri sistemi, adottano una politica sul diritto d'autore e mettono a disposizione del pubblico una sintesi dei contenuti usati per l'addestramento (articolo 53, paragrafo 1). Si presume che un modello abbia capacità di impatto elevato, e quindi rischio sistemico con obblighi ulteriori, quando il calcolo cumulativo usato per l'addestramento supera 1025 operazioni in virgola mobile (articolo 51, paragrafo 2). Sono obblighi di chi sviluppa il modello, non di chi lo usa in azienda.
Gli obblighi, ruolo per ruolo
Per tutti: alfabetizzazione e divieti
Fornitori e deployer adottano misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chi usa i sistemi per loro conto, tenendo conto di competenze, esperienza e contesto d'uso (articolo 4). Il testo vigente precisa che l'obbligo non impone di garantire un livello specifico di alfabetizzazione per nessuna persona. Cosa significa costruire un programma che regge è nella guida all'alfabetizzazione dell'articolo 4. A questo si aggiunge il rispetto dei divieti dell'articolo 5, che riguarda chiunque.
Fornitore di un sistema ad alto rischio
Il fornitore deve garantire che il sistema rispetti i requisiti della sezione 2 del capo III: sistema di gestione dei rischi (articolo 9), dati e governance dei dati (10), documentazione tecnica (11), conservazione delle registrazioni (12), trasparenza e informazioni ai deployer (13), sorveglianza umana (14), accuratezza, robustezza e cibersicurezza (15). L'articolo 16 aggiunge, fra gli altri, il sistema di gestione della qualità dell'articolo 17, la valutazione della conformità prima dell'immissione sul mercato, la dichiarazione di conformità UE, la marcatura CE e la registrazione nella banca dati dell'Unione.
Deployer di un sistema ad alto rischio
Gli obblighi dell'articolo 26 sono più leggeri ma concreti:
- usare il sistema conformemente alle istruzioni per l'uso del fornitore;
- affidare la sorveglianza umana a persone che abbiano competenza, formazione e autorità necessarie;
- garantire, se controlla i dati di input, che siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi;
- monitorare il funzionamento e informare il fornitore dei rischi riscontrati;
- conservare i log generati dal sistema, se sono sotto il suo controllo, per almeno sei mesi salvo diversa disposizione;
- se è datore di lavoro, informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati prima di mettere in uso il sistema sul luogo di lavoro.
Alcuni deployer devono anche fare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali prima dell'uso (articolo 27): gli organismi di diritto pubblico, gli enti privati che forniscono servizi pubblici e chi usa sistemi per il merito di credito o per il prezzo delle assicurazioni vita e sanitarie (allegato III, punto 5, lettere b e c).
Il regolamento prevede alleggerimenti per le imprese di dimensioni ridotte, quasi tutti però sul lato del fornitore. Quali sono e quanto valgono per chi usa l'IA è spiegato nella guida all'AI Act per le aziende medio-piccole.
Le sanzioni dell'AI Act
L'articolo 99 fissa i massimali e lascia agli Stati membri il compito di stabilire le norme sulle sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. I tetti sono tre:
- pratiche vietate (articolo 5): fino a 35 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore (paragrafo 3);
- violazione degli obblighi elencati nel paragrafo 4, a carico di operatori e organismi notificati: fra questi quelli del fornitore (articolo 16), del deployer (articolo 26) e di trasparenza (articolo 50): fino a 15 000 000 EUR o al 3 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (paragrafo 4);
- informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità o agli organismi notificati su loro richiesta: fino a 7 500 000 EUR o all'1 % del fatturato mondiale annuo, se superiore (paragrafo 5).
Per le PMI, comprese le start-up, vale l'importo o la percentuale più bassa fra i due (paragrafo 6). L'Omnibus ha esteso lo stesso criterio alle piccole imprese a media capitalizzazione per le sanzioni dei paragrafi 4 e 5 (paragrafo 6 bis). Per i fornitori di modelli per finalità generali le sanzioni le infligge la Commissione, fino al 3 % del fatturato mondiale annuo o a 15 000 000 EUR, se superiore (articolo 101).
I massimali non sono l'importo automatico. L'articolo 99, paragrafo 7, chiede di tenere conto di natura, gravità e durata della violazione, dimensioni e fatturato dell'operatore, grado di cooperazione con le autorità, misure tecniche e organizzative adottate, carattere doloso o colposo e azioni prese per attenuare il danno. Avere un inventario dei sistemi, una governance documentata e una traccia delle decisioni non è quindi solo buona pratica: è materia che pesa nella determinazione della sanzione.
Quando si applica: il calendario in breve
L'AI Act è in vigore dal 1° agosto 2024 ma si applica per tappe (articolo 113):
- 2 febbraio 2025: disposizioni generali, alfabetizzazione e pratiche vietate (capi I e II);
- 2 agosto 2025: modelli per finalità generali, governance, organismi notificati, sanzioni (non quelle della Commissione sui modelli per finalità generali, articolo 101, che si applicano dal 2 agosto 2026);
- 2 agosto 2026: applicazione generale, compresi gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50;
- 2 dicembre 2026: i due divieti aggiunti dall'Omnibus, e la marcatura degli output per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 (articolo 111, paragrafo 4);
- 2 dicembre 2027: requisiti e obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'allegato III;
- 2 agosto 2028: requisiti e obblighi sui sistemi ad alto rischio dell'allegato I.
Le date dell'alto rischio sono quelle fissate dall'Omnibus: nel testo del 2024 erano il 2 agosto 2026 per l'allegato III e il 2 agosto 2027 per l'allegato I. Il calendario completo, con le code al 2030 e il regime dei sistemi già in uso, è nella guida a entrata in vigore e scadenze dell'AI Act.
Cosa ha cambiato l'Omnibus digitale sull'IA
Il regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il terzo giorno successivo (articolo 4), è diritto vigente. Il suo considerando 40 motiva il rinvio dell'alto rischio con il ritardo nella disponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti e nella costituzione delle autorità nazionali competenti. Oltre alle date, ha riscritto l'obbligo di alfabetizzazione, aggiunto i due divieti, introdotto la categoria delle piccole imprese a media capitalizzazione e una base giuridica per trattare categorie particolari di dati personali al fine di rilevare e correggere le distorsioni (articolo 4 bis). L'interrogazione del Publications Office sul regolamento 2024/1689, ripetuta il 15 ottobre 2026, restituisce un solo atto modificativo, questo, e quattro rettifiche.
Chi vigila in Italia
La legge 132/2025, all'articolo 20, designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. AgID è responsabile della notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti che verificano la conformità dei sistemi; ACN della vigilanza, comprese le attività ispettive e sanzionatorie. Resta fermo il ruolo di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS come autorità di vigilanza del mercato per il settore finanziario, secondo l'articolo 74, paragrafo 6 del regolamento.
Il fatto che la vigilanza stia in capo all'ACN non è un dettaglio: è la stessa autorità competente per la NIS2 (articolo 10 del D.Lgs. 138/2024), e l'articolo 15 dell'AI Act chiede ai sistemi ad alto rischio un adeguato livello di cibersicurezza per tutto il ciclo di vita. Chi ha già un programma di sicurezza strutturato parte avvantaggiato.
AI Act e ISO/IEC 42001
La ISO/IEC 42001:2023 è la norma internazionale sul sistema di gestione dell'intelligenza artificiale. È volontaria e non è il regolamento: dà una struttura per governare l'IA nel tempo (ruoli, valutazione dei rischi, controllo dei fornitori, miglioramento continuo), che è proprio ciò che serve per tenere in ordine inventario, classificazione e obblighi. Non dà però, di per sé, presunzione di conformità: per l'articolo 40 la presunzione vale per le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione. Cosa contiene la norma è nella guida alla ISO 42001; chi ha già la 27001 trova il confronto in ISO 42001 e ISO 27001. Per un percorso di certificazione c'è la pagina sulla certificazione ISO 42001.
Da dove partire
- Inventario: quali sistemi di IA sono in uso, in quali processi, con quale contratto, compresi gli strumenti adottati dai singoli reparti.
- Verifica dei divieti: nessun uso ricade nell'articolo 5, a partire dall'inferenza delle emozioni sul lavoro.
- Classificazione: per ogni sistema, se rientra nell'allegato III o nell'allegato I, o se ha solo obblighi di trasparenza.
- Ruolo: deployer o fornitore, sistema per sistema, tenendo presente che cambiare la finalità di un sistema fino a renderlo ad alto rischio fa diventare fornitori (articolo 25).
- Alfabetizzazione e governance: formazione proporzionata al ruolo, chi approva un nuovo sistema, dove resta traccia delle decisioni.
- Contratti con i fornitori: istruzioni per l'uso, accesso ai log, canale per gli incidenti, impegni di conformità entro le date applicabili.
In sintesi: l'AI Act è il regolamento (UE) 2024/1689, direttamente applicabile in Italia, in vigore dal 1° agosto 2024. Classifica i sistemi per rischio: pratiche vietate, alto rischio, obblighi di trasparenza, tutto il resto. Quasi tutte le aziende sono deployer, con obblighi su alfabetizzazione, divieti, trasparenza e, per i sistemi ad alto rischio, articolo 26 dal 2 dicembre 2027 (allegato III) o dal 2 agosto 2028 (allegato I). Le sanzioni arrivano a 35 milioni di euro o al 7 % del fatturato mondiale. In Italia vigilano AgID e ACN.
Se vuoi capire quali sistemi di IA della tua azienda ricadono nell'AI Act, con quale ruolo e da quale data, parti da una verifica con noi sull'AI Act.
