Punti chiave
- AI Act e GDPR si applicano insieme: l'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2024/1689 lascia impregiudicato il GDPR, con due sole eccezioni (articoli 4 bis e 59). L'AI Act non crea una base giuridica generale per trattare dati personali.
- I ruoli non coincidono: fornitore e deployer (AI Act, articolo 3) si stabiliscono su chi costruisce e chi usa il sistema, titolare e responsabile (GDPR, articolo 4) su chi decide finalità e mezzi del trattamento. Vanno mappati sistema per sistema.
- La DPIA dell'articolo 35 del GDPR vale già oggi per i sistemi di IA che profilano o decidono sulle persone. La FRIA dell'articolo 27 dell'AI Act tocca solo alcuni deployer di sistemi ad alto rischio e si applica dal 2 dicembre 2027 per l'allegato III.
- Dopo il regolamento (UE) 2026/1744 la FRIA può rimandare alle sezioni della DPIA che coprono già gli stessi obblighi (articolo 27, paragrafo 4).
- Il nuovo articolo 4 bis consente, a condizioni strette, di trattare categorie particolari di dati per rilevare e correggere le distorsioni, ora anche ai deployer e per sistemi non ad alto rischio.
- Le sanzioni corrono su due binari: GDPR fino a 20 milioni o 4 % del fatturato mondiale, AI Act fino a 35 milioni o 7 % per le pratiche vietate e 15 milioni o 3 % per gli obblighi degli operatori. Il GDPR non è stato modificato: l'omnibus digitale COM(2025) 837 è una proposta.
AI Act e GDPR si applicano insieme: quando un sistema di IA tratta dati personali valgono tutti e due, e il regolamento (UE) 2024/1689 lo dice all'articolo 2, paragrafo 7. Il GDPR governa il trattamento dei dati, l'AI Act governa il sistema. Hanno ruoli diversi (fornitore e deployer da una parte, titolare e responsabile dall'altra) e valutazioni diverse, la DPIA e la FRIA, che si possono collegare ma non si sostituiscono.
Qui cosa esiste già per il GDPR e cosa va aggiunto per l'AI Act, sul testo consolidato dell'AI Act al 27 luglio 2026 e sul GDPR (regolamento (UE) 2016/679) nella versione rettificata.
Il punto di partenza: l'articolo 2, paragrafo 7
Il diritto dell'Unione sulla protezione dei dati si applica ai dati personali trattati in relazione ai diritti e agli obblighi dell'AI Act, e "Il presente regolamento lascia impregiudicati il regolamento (UE) 2016/679" (articolo 2, paragrafo 7), insieme al regolamento (UE) 2018/1725 e alle direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680.
Le eccezioni sono due: l'articolo 4 bis (dati sensibili per correggere le distorsioni) e l'articolo 59 (ulteriore trattamento negli spazi di sperimentazione normativa). Nel testo del 2024 la prima era l'articolo 10, paragrafo 5: il regolamento (UE) 2026/1744, l'Omnibus digitale sull'IA, l'ha spostata in un articolo nuovo e ne ha allargato il perimetro.
In pratica l'AI Act non crea una base giuridica generale per trattare dati personali con l'IA. La base giuridica resta quella del GDPR, e gli obblighi dell'AI Act si aggiungono.
Fornitore e deployer non sono titolare e responsabile
- AI Act: il fornitore sviluppa un sistema di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio; il deployer lo utilizza sotto la propria autorità in un'attività professionale (articolo 3, punti 3 e 4). Conta chi costruisce e chi usa.
- GDPR: il titolare determina finalità e mezzi del trattamento, il responsabile tratta dati per conto del titolare (articolo 4, punti 7 e 8). Conta chi decide perché e come si trattano i dati.
Due casi tipici nel mid-market:
- Un'azienda adotta un software di IA di terzi per filtrare i curriculum. Per l'AI Act è deployer di un sistema dell'allegato III, punto 4. Per il GDPR è titolare dei trattamenti sui dati dei candidati. Il fornitore del software, per i dati che tratta per conto del cliente, sarà di norma responsabile, con il contratto dell'articolo 28 del GDPR.
- Un'azienda costruisce in casa un modello che assegna priorità ai ticket di assistenza usando i dati dei clienti. Per l'AI Act è fornitore e deployer dello stesso sistema, perché la messa in servizio comprende l'uso proprio (articolo 3, punto 11). Per il GDPR è titolare sia dei dati di addestramento sia di quelli trattati in produzione.
I sei ruoli dell'AI Act, e i casi in cui un deployer diventa fornitore, sono nella guida su fornitore e deployer nell'AI Act. Il fornitore AI Act non è per forza il titolare GDPR: si verifica sistema per sistema.
Basi giuridiche: il parere dell'EDPB sui modelli di IA
Per addestrare o usare un sistema su dati personali serve una delle basi dell'articolo 6 del GDPR e, per i dati dell'articolo 9, una delle eccezioni del paragrafo 2. Il Comitato europeo per la protezione dei dati ne ha trattato nel parere 28/2024, adottato il 17 dicembre 2024. In sintesi: un modello addestrato con dati personali non è anonimo per definizione, e l'anonimato si valuta caso per caso; il legittimo interesse può reggere sia lo sviluppo sia l'uso di un modello, se supera il test in tre fasi (interesse, necessità, bilanciamento). Fra gli esempi di interesse legittimo nella fase di utilizzo cita il miglioramento del rilevamento delle minacce in un sistema informativo.
DPIA e FRIA: due valutazioni, una base comune
La DPIA dell'articolo 35 del GDPR
La fa il titolare, prima del trattamento, quando un trattamento che usa in particolare nuove tecnologie può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone (paragrafo 1). È richiesta in particolare per la valutazione sistematica e globale di aspetti personali basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, da cui dipendono decisioni con effetti giuridici o analoghi (paragrafo 3, lettera a). La DPIA non ha un calendario: un sistema di IA che rientra in questi casi ne ha bisogno adesso.
La FRIA dell'articolo 27 dell'AI Act
La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali la fa il deployer, prima del primo uso di un sistema ad alto rischio, e solo in alcuni casi: organismi di diritto pubblico, enti privati che forniscono servizi pubblici, e chi usa i sistemi dell'allegato III, punto 5, lettere b) e c), cioè merito di credito e prezzi delle assicurazioni vita e sanitarie (paragrafo 1). I risultati si notificano all'autorità di vigilanza del mercato (paragrafo 3). Per i sistemi dell'allegato III si applica dal 2 dicembre 2027 (articolo 113, lettera c), come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744): le altre date sono nella pagina sulle scadenze dell'AI Act.
Come si collegano
- Se un obbligo della FRIA è già soddisfatto dalla DPIA, il deployer può inserire nella FRIA rimandi alle sezioni della DPIA o riportarne le parti pertinenti (articolo 27, paragrafo 4, riscritto dall'Omnibus).
- Il modello di questionario che l'ufficio per l'IA elabora per la FRIA dà, se del caso, la possibilità degli stessi rimandi (paragrafo 5).
- Il deployer di un sistema ad alto rischio usa, se del caso, le istruzioni per l'uso che il fornitore gli deve dare (articolo 13) per fare la propria DPIA (articolo 26, paragrafo 9).
Conviene una sola descrizione del sistema e del trattamento, e due analisi: la DPIA sui dati personali, la FRIA sui diritti fondamentali in senso più ampio.
I dati: articolo 10 e nuovo articolo 4 bis
L'articolo 10 chiede al fornitore di un sistema ad alto rischio dati di addestramento, convalida e prova governati: fra le pratiche elenca l'origine dei dati e, per i dati personali, la finalità originaria della raccolta (paragrafo 2, lettera b), e chiede set pertinenti e sufficientemente rappresentativi (paragrafo 3).
L'articolo 4 bis, inserito dal regolamento (UE) 2026/1744, consente eccezionalmente di trattare categorie particolari di dati personali nella misura strettamente necessaria a rilevare e correggere le distorsioni. Oltre al GDPR valgono tutte queste condizioni (paragrafo 1):
- la correzione non si ottiene con altri dati, compresi i dati sintetici o anonimizzati;
- limiti tecnici al riutilizzo, sicurezza avanzata, pseudonimizzazione, accessi controllati e documentati;
- nessuna trasmissione o consultazione da parte di terzi, cancellazione a correzione avvenuta o a fine conservazione;
- nel registro dei trattamenti, i motivi per cui il trattamento era strettamente necessario.
La novità è il paragrafo 2: alle stesse condizioni la possibilità vale ora anche per fornitori e deployer di altri sistemi e modelli di IA e per i deployer di sistemi ad alto rischio, senza creare un obbligo di correggere le distorsioni.
Lato deployer, l'articolo 26 chiede dati di input pertinenti e sufficientemente rappresentativi, per la parte che controlla (paragrafo 4), e log conservati per almeno sei mesi, salvo che il diritto dell'Unione o nazionale, in particolare quello sulla protezione dei dati, disponga diversamente (paragrafo 6).
Decisioni automatizzate: articolo 22 GDPR e articolo 86 AI Act
Il GDPR dà all'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (articolo 22, paragrafo 1). Quando la decisione è ammessa per contratto o per consenso esplicito, restano almeno l'intervento umano e la possibilità di contestare (paragrafo 3).
L'AI Act aggiunge due livelli. Il deployer di un sistema dell'allegato III che prende decisioni sulle persone, o aiuta a prenderle, le informa che sono soggette all'uso del sistema (articolo 26, paragrafo 11). E chi è oggetto di una decisione presa dal deployer sulla base dell'output di un sistema ad alto rischio dell'allegato III (esclusi quelli del punto 2), con effetti giuridici o analoghi che ritenga negativi per la sua salute, la sua sicurezza o i suoi diritti fondamentali, ha diritto a spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema e sui principali elementi della decisione, se il diritto dell'Unione non lo prevede già (articolo 86). L'articolo 86 non chiede che la decisione sia interamente automatizzata: basta che sia presa sulla base dell'output.
Sicurezza: articolo 32 GDPR e articolo 15 AI Act
Il GDPR chiede misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (dettagli nella guida all'articolo 32 del GDPR). L'AI Act chiede che i sistemi ad alto rischio resistano ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne uso, output o prestazioni, e nomina le minacce tipiche dell'IA: avvelenamento dei dati o dei modelli, esempi antagonistici, attacchi alla riservatezza (articolo 15, paragrafo 5). Un attacco alla riservatezza del modello che porta via dati personali è un tema dell'articolo 15 e, insieme, una violazione di dati personali per il GDPR: per questo il sistema di IA sta nello stesso perimetro di monitoraggio degli incidenti del resto dell'infrastruttura.
Sanzioni e autorità: due binari
- GDPR: fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato mondiale annuo, se superiore, per principi e basi giuridiche (articolo 83, paragrafo 5); fino a 10 milioni o al 2 % per le violazioni del paragrafo 4.
- AI Act: fino a 35 milioni o al 7 % per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o al 3 % per gli obblighi degli operatori, compreso il deployer dell'articolo 26 (articolo 99, paragrafi 3 e 4).
Nel fissare la sanzione AI Act si tiene conto di quelle già applicate da altre autorità allo stesso operatore per la stessa condotta (articolo 99, paragrafo 7, lettera c). In Italia la legge 132/2025 designa AgID e ACN come autorità nazionali per l'IA e lascia fermi i poteri del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 20, commi 1 e 4). Il quadro generale è nella guida all'AI Act.
Cosa è cambiato e cosa no
L'AI Act è stato modificato una sola volta, dal regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026: le novità sull'articolo 2, sull'articolo 4 bis e sull'articolo 27 vengono da lì. Il GDPR invece non è stato modificato. La Commissione ha proposto il 19 novembre 2025 un omnibus digitale, COM(2025) 837, che fra l'altro aggiungerebbe al GDPR un articolo 88 quater sul legittimo interesse nello sviluppo e nel funzionamento dei sistemi di IA. Al 20 ottobre 2026 il Publications Office non registra alcun atto che modifichi il GDPR: è una proposta e non cambia gli obblighi di oggi.
Da dove partire
- Un solo inventario: ogni sistema di IA collegato ai trattamenti del registro dell'articolo 30 del GDPR.
- Doppio ruolo per sistema: fornitore o deployer per l'AI Act, titolare o responsabile per il GDPR.
- DPIA adesso per i sistemi che profilano o decidono sulle persone.
- FRIA se vi riguarda, impostata con i rimandi alla DPIA.
- Contratti: accordo dell'articolo 28 GDPR, istruzioni per l'uso dell'articolo 13 AI Act, accesso ai log.
- Log: un periodo che rispetti i sei mesi minimi dell'AI Act e la minimizzazione del GDPR.
Chi vuole tenere tutto questo in un sistema di gestione certificabile, accanto a quello per privacy e sicurezza, trova il riferimento nella certificazione ISO/IEC 42001.
In sintesi: il GDPR si applica oggi a ogni sistema di IA che tratta dati personali; l'AI Act si aggiunge per ruolo e livello di rischio, con gli obblighi sull'alto rischio dal 2 dicembre 2027 per l'allegato III.
Se volete capire come i sistemi di IA che usate si collocano fra AI Act e GDPR, partite da una verifica con noi sull'AI Act.